1. Dalla riforma Fornero al decreto Letta: la legge Fornero (L. 92/2012) aveva in parte riformato la disciplina sui contratti a termine; il decreto Legge sull'occupazione appena varato dal Consiglio dei Ministri, interviene nuovamente sul lavoro a tempo determinato: alcune norme sono confermate, altre prescrizioni, invece, vengono meno.
2. Assunzioni a termine, meno vincoli: via libera alla proroga del contratto a termine anche senza la causale (cioè la ragione tecnica, organizzativa o produttiva che motiva l'assunzione a tempo determinato); la riforma Fornero ammetteva la cosiddetta acasualità solo per i primi 12 mesi; si tratta di un provvedimento valutato dagli esperti di media efficacia.
3. Pause più brevi tra i contratti: l'intervallo tra un contratto a termine e l'altro torna a 10/20 giorni, a seconda della durata del contratto stesso; 60/90 giorni era invece la durata della sospensione prevista dalla riforma Fornero; anche questa novità è considerata mediamente efficace.
4. Occhio ai termini per impugnarlo: la Legge Fornero ha messo mano anche ai termini utili per poter impugnare il contratto a tempo determinato da parte del lavoratore dipendente: si è passati da 60 a 120 giorni per l'impugnativa stragiudiziale (cioè quando in prima battuta si tenta la conciliazione con il datore di lavoro); deve essere proposta entro i successivi 120 giorni, invece, l'impugnativa giudiziale (cioè davanti a un giudice).
5. E' illegittimo? C'è il doppio binario: la riforma del lavoro ha confermato il regime del doppio binario nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo; sono stati, inoltre, introdotti termini più brevi per le impugnative in sede stragiudiziale e giudiziale.
Fonte: Il Tirreno, 1 luglio 2013
Nessun commento:
Posta un commento